Circa la notizia uscita ieri riguardo la decisione da parte del Tribunale del Riesame di Catania di acquisire l’elaborato del Collegio di Verificazione nominato dal CGA, al fine di decidere riguardo la richiesta di dissequestro del MUOS, rileviamo che tale decisione per la quale il giudizio è stato differito al prossimo 21 luglio desta forti perplessità per un duplice ordine di motivi.
la decisione del Tribunale del Riesame di acquisire l’elaborato dei Verificatori solleva forti perplessità per due ordine di motivi.
Il primo è che i verificatori hanno effettuato una valutazione sull’intensità del campo magnetico emesso che è problematica assolutamente estranea al giudizio penale. Quest’ultimo infatti, si incentra sul fatto che il Regolamento della Riserva indica l’area occupata dal MUOS come area di inedificabilità assoluta dove al massimo possono eseguirsi opere di sistemazione agricola. Il reato contestato, quindi, non ha nulla a vedere con l’intensità delle emissioni e l’abuso permarrebbe anche nell’ipotesi in cui, per assurdo le parabole fossero disattivate e destinate a rimanere spente.
Non ci comprende, quindi con quale finalità il Tribunale del Riesame abbia voluto acquisire l’elaborato che nessun contributo può portare alla materia del contendere. A meno che non sia per sincerarsi del fatto che il Giudizio Amministrativo non abbia lambito l’ambito di cui si occupa il procedimento penale.
Sotto altro aspetto l’utilizzazione dell’elaborato del Collegio di Verificazione nominato dal CGA appare come atto “antigiuridico” stante la palese illegittimità di tale Collegio, più volte da noi contestata.
Non può dimenticarsi, infatti, che del Collegio di Verificazione erano chiamati a fare parte tre ministri e tale nomina è sicuramente contraria all’art. 19 del Codice del Processo Amministrativo che disciplina la verificazione.
La norma, infatti prevede che: ” La verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle parti del giudizio, munito di specifiche competenze tecniche.”
La dizione “organismo” indica evidentemente un soggetto complesso mentre il Ministro è un Organo Monocratico. Peraltro il Ministro ha funzioni di indirizzo politico e non tecniche ed in particolare deve assicurare che il Ministero si muova in sintonia con l’indirizzo politico assunto dal Governo, di cui fa parte anche il Ministero della Difesa parte in causa.
La nomina dei Ministri è quindi illegittima sotto il triplice ordine di profili sopra richiamato ed a nulla vale il fatto che i Ministri abbiano nominato come sostituti dei tecnici stante che si tratta di figura delegata dal Ministro (organo monocratico) e non di un tecnico indipendente nominato da un organismo pubblico come previsto dal codice di rito.
Tali contestazioni, più volte reiterate in sede amministrativa non hanno trovato accoglimento da parte del CGA che, lo si ricorda, è un Giudice non soggetto a giurisdizione superiore la cui decisione è quindi inappellabile e non è soggetta al sindacato di altro giudice.
Tuttavia speriamo che anche al Tribunale del Riesame tale illegittimità della verificazione sia correttamente rappresentata.
Avv. Paola Ottaviano Avv. Sebastiano Papandrea
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