Il 24 luglio la Regione Siciliana ha revocato il suo precedente atto di revoca delle autorizzazioni al MUOS. Per il giorno dopo, il 25 luglio, era stata fissata innanzi il CGA di Palermo, l’udienza per la decisione sull’appello cautelare proposto dal Ministero della Difesa contro l’ordinanza del TAR di Palermo del 9 luglio, che aveva rigettato la richiesta di sospensiva avanzata dal Ministero. Nell’ordinanza il Tar aveva sancito la vigenza del principio di precauzione, in base al quale l’impianto MUOS non poteva essere installato fino a quando non ci sarebbe stata la certezza assoluta della sua non nocività. Il Tribunale Amministrativo ha sottolineato che di prioritario interesse è la salute della comunità di Niscemi. L’atto di Crocetta ha quindi fatto venire meno la materia del contendere, impedendo di fatto che l’iter giudiziario facesse il suo corso, iter che peraltro fino a quel punto, aveva ritenuto legittimo l’atto di revoca fatto dalla Regione Siciliana il 29 marzo scorso.
La revoca della revoca si basa solo ed esclusivamente su una parte della relazione dell’ISS, secondo la quale non ci sarebbero rischi per la salute. Ma ciò che è grave è che la Regione non ha tenuto minimamente conto del parere dei tecnici nominati dalla Regione stessa, parere che è in contrasto con le conclusioni dei tecnici ISS ed è una parte integrante ed imprescindibile dell’intero studio. Inoltre la Regione nel revocare la revoca non tiene conto della relazione finale del prof. D’Amore della Sapienza di Roma, nominato come verificatore dal TAR di Palermo, che afferma che gli studi su cui si sono basate le autorizzazioni all’installazione del MUOS sono incompleti e privi di rigore. Incompletezza e mancanza di rigore che in nessun modo possono essere tollerate per qualsiasi installazione, ma a maggior ragione quando si tratta di un’installazione fortemente impattante come il MUOS, che dovrebbe sorgere all’interno di un riserva naturale zona SIC, a due chilometri dal centro abitato, nelle vicinanze di due aeroporti e in una zona già fortemente inquinata dal petrolchimico di Gela sito a pochissima distanza. Occorre inoltre ribadire in modo chiaro che l’ISS è un organo che fa capo al Ministero della Salute, e che pertanto non può essere considerato un organo terzo ed indipendente, visto il contenzioso pendente al TAR, in cui il Ministero della Difesa è parte in causa. Mancanza di indipendenza che invece in alcun modo può essere imputata al verificatore nominato dal TAR come consulente tecnico.
In ogni caso, anche la relazione dell’ISS non avrebbe giustificato la revoca della revoca posta in essere dalla Regione. Infatti la relazione, comunque, evidenzia che non sono ben conosciuti gli effetti dell’inquinamento elettromagnetico nel lungo periodo e non si conoscono gli effetti dell’interazione fra inquinamento elettromagnetico ed inquinamento acustico. In base a tali elementi, lo stesso studio dell’ISS non esclude l’impatto negativo negli organismi più deboli e, in particolare, nei bambini. Tali considerazioni avrebbero imposto, al contrario l’applicazione, del principio di precauzione in base al quale vanno impedite quelle attività sulla cui nocività sussistono fondati motivi di dubbio.
Il giorno dopo la revoca della revoca il Presidente Crocetta ha fatto sapere, a mezzo stampa, che l’atto era giustificato dall’esigenza di evitare il pagamento di una penale da 18 miliardi di dollari. Tale affermazione è del tutto priva di fondamento in quanto: non esiste agli atti nessun accordo che prevedesse una penale in caso di sospensione dei lavori, il governo statunitense non ha mai avanzato richiesta di risarcimento danni alla Regione Siciliana, la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal Ministero della Difesa avanti il TAR per essere esigibile avrebbe dovuto essere considerata legittima dal Tribunale e soprattutto avrebbe dovuto essere considerata illegittima la revoca alle autorizzazioni della Regione, cosa che difficilmente sarebbe accaduta, vista la posizione del TAR fino ad ora sull’atto di revoca. La revoca della revoca è quindi un atto estremamente scorretto da un punto di vista politico ma anche giuridico.
Rimane comunque pendente avanti il TAR di Palermo il ricorso presentato dal Comune di Niscemi nel 2011 contro le autorizzazioni rilasciate dalla Regione Siciliana, nell’ambito del quale è stato nominato il verificatore e nell’ambito del quale sono intervenuti ad adiuvandum Legambiente e un gruppo di cittadini niscemesi sostenuti dai legali del coordinamento regionale dei comitati NO MUOS. Quindi l’iter processuale amministrativo si restringe a quest’unico procedimento che dovrà essere deciso nel merito nei prossimi mesi.
Nel frattempo i lavori all’interno del cantiere potrebbero continuare ma ci auguriamo che le autorità preposte vigilino sulla varie irregolarità legate alla prosecuzione dei lavori, oltre che all’inizio di questi ultimi quasi due anni prima del rilascio ufficiale delle autorizzazioni.
A nostro avviso sussistono seri presupposti e motivi perché i lavori rimangano fermi.
Catania 3/8/2013
Avv. Paola Ottaviano Avv. Sebastiano Papandrea
(legali del coordinamento regionale dei Comitati NoMuos)
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