SCHEMA DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO SUL MUOS
(curato da avv. Sebastiano Papandrea)
- AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI GIUGNO 2011
Sono state impugnate con ricorso del Comune di Niscemi del 2011 al TAR Palermo
- REVOCHE REGIONALI 29 MARZO 2013
Sono state impugnate con 2 ricorsi del Ministero della Difesa nel 2013 al TAR Palermo
- REVOCA DELLE REVOCHE 14 LUGLIO 2013
Impugnata da Legambiente con i comitati No MUOS e da No Muos Sicilia con due ricorsi al TAR Palermo.
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SENTENZA TAR PALERMO
Accoglie i 2 ricorsi indicati al n. 3. Secondo la sentenza le revoche del 29 marzo 2013 sono da qualificare come annullamenti operati dalla Regione perché le autorizzazioni erano illegittime per difetto di istruttoria, mancando seri studi sull’impatto dell’impianto sulla salute umana e l’ambiente. La successiva revoca delle revoche è invece illegittima e viene annullata. Conseguentemente le Autorizzazioni del giugno 2011 sono definitivamente annullate dalla Regione.
APPELLO AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
La sentenza è stata appellata dal Ministero della Difesa – Nello stesso giudizio, incidentalmente tutti i soggetti “No MUOS” in primo grado hanno riproposto tutti i motivi di ricorso già presentati nel giudizio al TAR Palermo.
SENTENZA PARZIALE CGA
La sentenza parziale conferma che i provvedimenti regionali del 29 marzo sono degli annullamenti e che la successiva revoca delle revoche era illegittima. Tuttavia annulla i provvedimenti del 29 marzo per difetto di istruttoria: secondo il CGA il dirigente che ha emesso il provvedimento non poteva lamentare la mancanza di studi sull’impatto ambientale e sulla salute perché tali studi erano stati redatti dall’Università di Palermo prima delle autorizzazioni (Studio Livreri – Zanforlin). Vengono così definitivamente decisi i 4 ricorsi riuniti sopra indicati ai nn. 2 e 3 e rimane da decidere quello indicato al n. 1 proposto contro le autorizzazioni. In quello viene disposto che la Verificazione eseguita in primo grado dal Prof. D’Amore sia nuovamente eseguita da un Collegio di Verificazione composto da un tecnico nominato dal CUN (Consiglio Nazionale dell’Università) in qualità di Presidente (Prof. Maria Sabrina Sarto), uno nominato dal CNR e tre Ministri: Ambiente, Salute e Infrastrutture e Trasporti. Il Collegio dovrà misurare il campo elettromagnetico prodotto dal cumulo delle antenne NRTF e LF ed il MUOS.
IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE DELLA SENTENZA PARZIALE
La sentenza parziale è stata impugnata per revocazione perché viziata da un errore di fatto: il CGA non ha valutato un fatto documentato nel giudizio che lo studio Livreri – Zanforlin era stato smentito dagli autori stessi nel corso di un’audizione avvenuta prima degli annullamenti del 29 marzo 2013 il 5 febbraio 2013 all’ARS innanzi alle Commissioni. All’audizione era presente il Dirigente Regionale del Ramo il quale quindi aveva potuto apprendere dell’assoluta mancanza di scientificità di quello studio. L’inconsistenza dello studio Livreri – Zanforlin viene comunque confermata durante il giudizio al TAR dal Verificatore Prof. D’Amore. Altro errore sui presupposti di fatto nel quale è incorso il Collegio è stato nel non considerare che l’area di sedime del MUOS è in zona “A” della Riserva Naturale dal dicembre 2009 sicché l’impianto è assolutamente irrealizzabile in forza del regolamento della riserva che è la lex specialis che disciplina la zona.
RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO D’APPELLO
L’eventuale accoglimento del Giudizio di Revocazione comporterebbe l’integrale conferma della Sentenza di primo grado del TAR Palermo. Quindi la Revocazione ha valore pregiudiziale rispetto al giudizio d’appello e renderebbe non necessario l’ulteriore corso del giudizio e l’oneroso procedimento di Verificazione. Si è chiesta quindi la sospensione del giudizio d’appello in attesa della decisione sulla Revocazione.
RICHIESTA DI MODIFICA DELLA VERIFICAZIONE
In via istruttoria nel processo d’appello è stata chiesta la modifica delle disposizioni riguardanti la verificazione sotto diversi profili:
- Composizione del Collegio dei Verificatori: il Codice del Processo Amministrativo prevede che il verificatore sia un organo dell’amministrazione dotato di competenze tecniche ed estraneo al giudizio. Nel nostro caso i Ministri non sono organi tecnici. Il Ministro è il vertice del Dicastero cui è preposto, col compito di mantenere l’unità di indirizzo politico rispetto al Consiglio dei Ministri. Quindi mancano i due requisiti delle competenze tecniche e dell’estraneità al giudizio. A fronte di ciò è ininfluente la possibilità offerta dalla Sentenza Parziale al Ministro di nominare un proprio sostituto ove non munito personalmente delle necessarie competenze tecniche.
- Oggetto del giudizio è la validità delle autorizzazioni rilasciate nel 2011. Che rispetto a quelle vi fosse un difetto istruttorio è confermato già dal fatto che lo studio sul .quale sono fondate (Livreri – Zanforlin) fosse basato sul presupposto erroneo che le antenne NRTF e Lf sarebbero state dismesse e, quindi, venivano fatti i calcoli (rivelatisi sbagliati anche per un errore nell’algoritmo usato) solo sulle emissioni del MUOS senza prevedere il Cumulo. Prova ne è il mandato dato oggi ai Verificatori che riguarda il cumulo delle emissioni dei due sistemi. Le autorizzazioni sono quindi illegittime e vanno annullate, mentre la verificazione oggi disposta mira ad una specie di “sanatoria” non prevista dalla legge.
Richiesta di sospensione e istanza di modifica delle richieste istruttorie saranno discusse alla prossima camera di consiglio fissata per il 3 febbraio 2016.
RINVIO DELLE MISURAZIONI SU RICHIESTA DELLA PREFETTURA
Dovendosi accendere tutte le antenne alla massima potenza, il Collegio dei Verificatori aveva chiesto che gli Enti Locali mettessero in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alla popolazione. In una riunione svoltasi in Prefettura, con rappresentanti di ARPA, ASP, Vigili del Fuoco e Comune di Niscemi si è compreso che nessuno degli enti consultati aveva idea di quali misure prendere. Lo stesso Collegio di Verificazione non era in grado di suggerirne se non la limitazione delle misurazioni accendendo l’impianto alla potenza minima. Le misurazioni sono state, quindi, rinviate a data da destinarsi. Ciò dimostra che dopo 5 anni di causa e con tutta la documentazione oggi acquisita ancora il funzionamento e la potenza dell’impianto non sono chiare nemmeno a studiosi di chiara fama. A maggior ragione può dirsi che le autorizzazioni del 2011 vennero date assolutamente al buio e siano del tutto illegittime.
ULTIME COMUNICAZIONI DEL COLLEGIO DEI VERIFICATORI PRIMA DEL DEPOSITO
Con nota del 12 gennaio il Collegio comunica al CGA che nei giorni 18 e 19 provvederà a stendere una relazione con i dati in suo possesso. Comunica altresì di avere ricevuto dall’Ambasciata USA, sempre il 12 gennaio, della documentazione tecnica e che ARPA ha comunicato che sta facendo eseguire le operazioni di taratura dei macchinari necessari per le misurazioni sicché al momento non può prevedersi quando queste potranno essere eseguite.
LA NUOVA VERIFICAZIONE
Utilizza come parametri di riferimento quelli forniti dall’Ambasciata USA, ancorché differenti rispetto a quelli della progettazione ufficiale ed al riguardo i verificatori dichiarano che “Si intende pertanto che le conclusioni della presente verificazione non siano applicabili senza ulteriori approfondimenti a differenti condizioni di funzionamento dell’impianto, con particolare riferimento ai valori di potenza massima di effettivo funzionamento”.
Fatta tale premessa, ritengono che:
- per l’esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche non si rilevino criticità;
- Per quanto riguarda gli apparecchi elettromedicali, invece, la frequenza di 30-31 GHz percepibile in aree esterne alla base ad una distanza di ca. 500 m. non è prevista dalla normativa tecnica di conformità di tali apparecchi, inoltre vengono superati anche i limiti di 3 V/m rispetto ai quali sono certificati gli apparecchi salvavita;
- Riguardo l’area SIC il collegio dichiara che l’incidenza non può, al momento essere valutata;
- In merito al rischio sismico, questo sarebbe eliminato dalla caratteristica tecnica comunicata dall’Ambasciata USA che le antenne hanno un sistema di spegnimento automatico allorchè l’inclinazione scenda sotto i 6° ed i Verificatori suggeriscono che tale limite vada innalzato ad 8°;
- Per quanto riguarda il traffico aereo civile, considerate le emissioni calcolate e considerate le norme di certificazione degli aeromobili non emergerebbero criticità
- Non emergono criticità nemmeno riguardo al rischio di interferenze con le radiofrequenze dell’aeroporto di Comiso;
- Infine le norme sul trasporto di esplosivi su aeromobili ad uso civile escludono pericoli anche rispetto a tale evenienza.
RICHIESTE ISTRUTTORIE DELLE PARTI APPELLATE
Con memoria depositata il 29 gennaio, da discutersi nella camera di consiglio del 3 febbraio 2016 si è insistito nelle seguenti richieste istruttorie:
1) sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di revocazione della sentenza parziale;
2) subordinatamente revoca della verificazione essendoci elementi sufficienti per dichiarare l’invalidità delle autorizzazioni;
3) sempre subordinatamente: modifica del mandato, chiedendo di verificare la validità degli studi e dei documenti prodromici alle autorizzazioni;
4) Modifica della composizione del Collegio dei verificatori essendo anomala la presenza di Ministri o loro delegati essendo chiara la funzione politica e non tecnica di tali organi sia perché il Collegio attuale non ha le competenze interdisciplinari che sono richieste dal mandato affidato ed infine perché non è stato capace di gestire la verificazione e non ha tenuto la giusta indipendenza e terzietà utilizzando dati provenienti sempre da parti in causa (ARPA e Ambasciata) e non consentendo la presenza dei legali.
25 FEBBRAIO 2016 IL CGA DISPONE DI PROCEDERSI ALLE MISURAZIONI
All’udienza del 25 febbraio 2016 il CGA ha emesso un’ordinanza istruttoria con la quale dispone che sia misurato il campo elettromagnetico prodotto da tutte le Antenne MUOS – NRTF – LF.
Le misurazioni si sono svolte nei giorni 9, 10 e 11 marzo. Il deposito è previsto per il prossimo 24 marzo. Tuttavia già può segnalarsi che tutti i sistemi di antenna sono comandati da remoto, sicché non è possibile controllare quale potenza sia stata utilizzata né se i dati che comparivano sui monitor di controllo fossero attendibili. Si tratta, quindi, di misura prive di rigore scientifico posto che non è stato possibile verificare come venivano realmente utilizzate le apparecchiature, non era stato fatto alcuno schema previsionale sicché le misurazioni esterne sono state realizzate andando a casaccio, tutto si basava su informazioni fornite unilateralmente dai militari USA senza alcuna possibilità di controllo. Delle 46 antenne NRTF presenti, ne venivano dichiarate attive solamente 18.
6 MAGGIO 2016 VIENE DEPOSITATA LA SENTENZA DEFINITIVA N. 133/16
Il 6 Maggio 2016 il CGA ha depositato la sentenza definitiva con la quale accoglie l’appello del Ministero della Difesa. Per i Giudici d’Appello non sussiste rischio per la salute alla luce della nuova verificazione. In sentenza si ammette che l’istruttoria delle autorizzazioni fosse viziata ma, secondo i Giudici si trattava di vizi solo formali. Non viene esaminata la questione riguardante l’inedificabilità dell’area sulla quale sorge il MUOS (Zona “A” della RNO Sughereta di Niscemi) perché, secondo i giudici del TAR introdotta fuori termine da Legambiente. La sentenza si muove, quindi, sulle linee già tracciate dalla precedente sentenza non definitiva del 3 settembre 2015. Rispetto a tale sentenza non sussiste possibilità di appello e forse ciò giustifica l’agire “disinvolto” del Collegio specie nel mantenere ferma la composizione del Collegio di Verificazione con i tre Ministri che rimane un caso unico ed assolutamente sconcertante e dava l’idea di una vera e propria “blindatura” del processo. La sentenza, comunque, non tocca le problematiche del processo penale che si aprirà il 20 maggio 2016 avendo ritenuto tardiva e, quindi, non avendo scrutinato la censura che riguardava l’inedificabilità del suolo. Il Giudice Penale il cui giudizio è, comunque, autonomo e del tutto svincolato da quello del CGA, avrà piena possibilità di valutare sotto tale aspetto l’illegittimità delle autorizzazioni e disapplicarle dichiarando l’opera abusiva.
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